Vendita di immobili oggetto di Superbonus 110? Attenzione alla Plusvalenza!

Plusvalenza per immobili oggetto di Superbonus 110

Se sei proprietario, esclusivo o in comproprietà, di un immobile diverso dall’abitazione principale e non ottenuto tramite successione, che è stato oggetto di Superbonus 110, e decidi di vendere l’immobile prima dei 10 anni dalla data di fine lavori, potresti incorrere nel pagamento della plusvalenza del 26%.
Il comma 64 della Legge di Bilancio 2024 stabilisce, infatti, le plusvalenze derivanti dalla vendita onerosa di immobili che hanno beneficiato degli interventi agevolati dal Superbonus.
L’imposta di plusvalenza colpisce chi vende una seconda casa, ad eccezione di quelle ereditate in successione o donate. Viene inoltre introdotto un meccanismo di indeducibilità dei costi di ristrutturazione, integrale per i primi cinque anni e al 50% per i successivi cinque.

Quando si ha l’esonero dell’imposta sulla Plusvalenza Superbonus

Sono previste due eccezioni all’imposta sulla plusvalenza da Superbonus:

  • gli immobili ereditati per successione;
  • gli immobili utilizzati come residenza principale dal venditore o dai suoi familiari per la maggior parte dei 10 anni precedenti la vendita, o per la maggior parte del periodo se inferiore ai dieci anni (metà del tempo più un giorno).

Come si calcola la plusvalenza?

La plusvalenza è determinata dalla differenza tra il corrispettivo percepito e il prezzo di acquisto rivalutato, o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni costo sostenuto.

Facciamo un esempio: Luca ha acquistato nel 2020 un immobile a Milano a 210.000 euro, dopodichè ristruttura gli interni, compra gli infissi nuovi e cambia tutti i pavimenti, spendendo 40.000 Euro.

Nel 2024 decide di vendere l’immobile a 325.000 euro.
La plusvalenza che andrà a pagare sarà il 26% di:

325.000 – (210.000 + 40.000) = 75.000 Euro

Se l’immobile è pervenuto in parte per successione e in parte a titolo oneroso?

Se un immobile acquisito in parte per successione e in parte a titolo oneroso viene sottoposto a interventi detraibili col Superbonus e poi venduto prima che siano trascorsi 10 anni dalla chiusura lavori, il presupposto della plusvalenza si applica solo sulla quota di immobile acquisita a titolo oneroso, lasciando esente la quota trasmessa per successione. 
 

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