La plusvalenza immobiliare può essere definita come il guadagno realizzato da chi rivende un immobile ad un prezzo più alto di quello di acquisto, lucrando così sulla differenza.
Una casa può essere acquistata per necessità, come propria residenza (prima casa), o per fini di investimento, comprando in periodi favorevoli e rivendendo successivamente a prezzi più alti.
Per il Fisco la plusvalenza immobiliare è tassabile ai fini delle imposte sui redditi, in quanto viene considerata un reddito diverso.
Il Fisco adotta però un criterio di tassazione differente, individuando un arco temporale di cinque anni entro cui l'operazione di compravendita è da considerarsi investimento.
Le plusvalenze, però, non sono tutte uguali
Le plusvalenze che derivano dalla cessione di beni detenuti da più di cinque anni non sono soggette a tassazione (poiché si ipotizza non sussista alcun intento speculativo); mentre, quelle relative a beni rivenduti entro 5 anni dall'acquisto, dovranno essere tassate (in questo caso, si parla di "operazione speculativa", in quanto la plusvalenza rappresenta un reddito per il venditore).
Per il calcolo dei 5 anni non si deve tener conto della data in cui è stata effettuata la donazione, ma di quella in cui chi dona è entrato in possesso del bene immobile.
Le eccezioni
Sono esclusi dalla tassazione tutti gli immobili pervenuti per successione, indipendentemente dal periodo di possesso da parte del cedente, così come le cessioni di immobili adibiti ad abitazione principale da parte del proprietario o dei suoi familiari, che hanno abitato nella casa per la maggior parte del periodo intercorso tra acquisto e successiva rivendita.
Inoltre non costituiscono plusvalenza le cessioni a titolo gratuito e quindi la donazione o il trasferimento tra coniugi nei procedimenti di separazione e divorzio.
Il calcolo della Plusvalenza
Per il calcolo della tassa sulla plusvalenza dell'immobile si applica un'imposta sostitutiva del 20% che dovrà essere versata contestualmente al rogito.
Il 20% si calcola sul valore della plusvalenza. In alternativa, il venditore può optare per una tassazione ordinaria: una volta calcolato il valore della plusvalenza, occorrerà indicarlo nella dichiarazione dei redditi, sotto la voce "altri redditi", per poi pagare la relativa aliquota IRPEF di riferimento.
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